Associazione Culturale Intermesolana

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Associazione Culturale Ricreativa

Intermesolana

 

VERBALE N. 1 DEL 26 SETTEMBRE 2001

COSTITUZIONE ASSOCIAZIONE CULTURALE INTERMESOLANA

APPROVAZIONE STATUTO E NOMINA ORGANI

   

L’anno 2001, addì VENTISEI del mese di SETTEMBRE, nella casa parrocchiale di INTERMESOLI, alle ore 21.50.

 

Sono presenti:

 

DI CARLO FRANCO

LEONE ELEONORA

D’AMICO PINA

CHERUBINI SILVANA

MACAGNI GIOVANNA

IOPPI SALVATORE

D’ABBONDANZA ARMIDA

ANNIBALE CATERINA (FILOMENA)

BELLISARI CORRADO

DI NARDO PRIMO

DI NARDO LINO

BELLISARI DOMENICO

DI CARLO RENATO

DE LORENZO MATTEO

DI NARDO ROMINA

DI NARDO VITTORIO

CARUSO CRISTIANO

DI GIUSEPPE DOMENICA

BELLISARI ORNELLA

D’AMICO SIMONETTA

RECCHIUTI DOMENICO

DON FILIPPO LANCI, PARRCO

 

Don Filippo Lanci e Domenico RECCHIUTI vengono temporaneamente nominati dai convenuti, ad unanimità di voti, rispettivamente il Primo Presidente e il secondo Segretario dell’assemblea costituente.

 

Il Presidente provvisorio apre la discussione sulla motivazione della riunione.

Innanzitutto viene detto che motivo della riunione è la costituzione di una Associazione culturale, le cui finalità sono indicate nella bozza di Statuto, già sottoscritta da tutti gli Intermesolani.

A tal proposito viene chiarito, su richiesta, che lo scopo della raccolta delle firme era la costituzione e l’adesione della intera frazione ad una Associazione culturale che vedesse riunita intorno a sé tutti i residenti e non residenti ma aventi interessi comuni, nell’interesse culturale e ricreativo della frazione.

I malintesi sorti, pertanto, sono dovuti a equivoci sul senso delle parole dette da qualcuno in modo scherzoso..

La raccolta delle firme, pertanto, si ribadisce, era mirata a conoscere la volontà della costituzione o meno di questa Associazione, e non per altri motivi.

Il Presidente temporaneo, inoltre, questa volta in qualità di Parroco,  tiene a precisare che la sua disponibilità alla costituzione dell’Associazione è piena e totale e che, comunque, l’Associazione e la Parrocchia sono due cose diverse e a sé stanti, fornite ognuno di propria indipendente autonomia, e che l’una non deve invadere il campo altrui, pur confermando la collaborazione reciproca.

Precisa, inoltre, che la sala parrocchiale dovrà rimanere tale e che l’Associazione non può sperare di svolgere la sua attività nella sala stessa, se non per motivi urgenti e concordati insieme.

Il Segretario fa presente, tuttavia, che il popolo intermesolano ha contribuito alla realizzazione della sala con propri fondi perché la stessa fosse utilizzata nell’interesse della popolazione, anche per motivi diversi da riunioni religiose, quali festicciole, incontri di bambini, riunioni di adulti nei periodi invernali, centro operativo di manifestazioni, cenoni di fine anno, ecc., sempre nel pieno rispetto oltre che delle leggi, anche della morale cristiana, e sempre in piena collaborazione della Parrocchia.

Dopo l’ampia discussione, servita soprattutto a chiarire diversi malintesi e precisazioni di cui sopra, il Presidente passa alla lettura dello Statuto.

 

STATUTO DI ASSOCIAZIONE

 ART. 1

 E’ costituita con sede in   INTERMESOLI una  Associazione non commerciale     operante    nel settore      ricreativo    e     culturale   che   assume   la    denominazione

 ASSOCIAZIONE CULTURALE RICREATIVA

INTERMESOLANA

 

La denominazione ufficiale può essere integrata con altre espressioni con delibera del Consiglio Direttivo.

 

 

ART. 2

 

L’associazione ha lo scopo di promuovere le attività sociali,  culturali e turistiche degli abitanti di Intermesoli e  contribuire, così, alla loro formazione sociale e culturale.

Inoltre l’associazione, mediante specifiche deliberazioni, potrà:

- attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti Pubblici per gestire spazi ricreativi e culturali;

- organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci.

- promuovere l’istituzione ed il miglioramento di centri di ritrovo per ospiti, attrezzature ricettive complementari e tradizionali;

- realizzare manifestazioni ed iniziative di interesse locale, sia  tradizionale che promozionale, anche d’intesa ed in collaborazione con le pro Loco, Enti e istituzioni, sia pubbliche che religiose, facenti parte dello stesso comprensorio.

 

ART. 3

 

L’associazione non ha scopo di lucro.

Durante la vita dell’associazione non potranno essere distribuiti anche in modo indiretto, fondi, riserve o capitale, salvo che questo sia imposto dalla legge.

L’Associazione, inoltre, garantirà  la democraticità della struttura, l’elettività e gratuità delle cariche e prestazioni fornite dagli associati. L’attività istituzionale dovrà essere garantita dalle prestazioni volontarie e gratuite degli aderenti all’associazione.

 

ART. 4

 

L’associazione si compone di un numero illimitato di associati.

Possono essere associati tutti coloro che ne facciano espressa domanda e siano accettati dal Consiglio Direttivo. Ai soci sarà garantita uniformità di rapporto associativo o modalità  associative volte ad assicurare l’effettività del rapporto medesimo senza limiti temporali e con diritto di voto, a condizione che abbiano raggiunto la maggiore età.

 

ART. 5

 

L’associazione ha durata illimitata. La stessa, in ogni modo, non può sciogliersi prima che le delibere da essa assunte non siano state totalmente estinte.

 

ART.6

 

Il patrimonio dell’associazione è costituito dalle entrate delle quote associative, dai beni acquistati o pervenuti comunque da privati o enti, dalle contribuzioni o donazioni di soci, privati od enti, dalle sovvenzioni.

 

ART.7

 

Gli associati si distinguono in fondatori e ordinari.

I fondatori sono quelli che hanno partecipato alla costituzione dell’associazione.

I soci ordinari sono tutti  gli associati.

Gli associati sono obbligati al versamento della quota annuale nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo. Ove in regola con tale versamento, partecipano con pieno diritto e con voto unico nell’assemblea.

 

ART. 8

 

La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni e per morosità o indegnità: la morosità sarà dichiarata dal Consiglio Direttivo, la indegnità sarà sancita dall’Assemblea dei soci.

 

 

ART.9

 

Sono Organi dell’Associazione:

 

-         l’Assemblea dei Soci;

-         il Presidente dell’Associazione;

-         il Vice Presidente

-         il Segretario

-     il Consiglio Direttivo;

-     il Collegio dei Revisori dei conti.

   

ART . 10

 

L’assemblea è la riunione in forma collegiale degli associati fondatori e ordinari. All’Assemblea sono demandate tutte le decisioni concernenti l’attività necessaria per il conseguimento della finalità associativa.L’assemblea deve riunirsi almeno una volta l’anno, entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario. L’assemblea è convocata in via ordinaria e in via straordinaria, quanto il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o vi sia la richiesta di almeno un decimo degli associati, i quali devono indicare l’argomento della riunione.

Ogni partecipante all’assemblea con voto deliberativo ha diritto ad un solo voto. Non sono ammessi voti plurimi. L’associato può farsi rappresentare nell’assemblea da altro associato purché munito di delega scritta: ogni associato non può essere portatore di più di due deleghe.

 

 ART.11

 

L’assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell’associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

L’assemblea riunita in via ordinaria:

-         approva il rendiconto economico e finanziario e il bilancio preventivo;

-         nomina per elezione, a scrutinio segreto e con tre distinte votazioni, il Presidente dell’Associazione, il Vice Presidente, il Segretario e il Consiglio Direttivo.

     L’assemblea, inoltre, delibera sullo scioglimento anticipato dell’associazione e sulle modifiche allo statuto sociale.

 

ART.12

 

L’assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente la metà degli associati aventi diritto di voto deliberativo; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. Le delibere sono approvate nell’assemblea in prima convocazione, ove ottengano la maggioranza assoluta dei voti;  in seconda convocazione, ove ottengano la maggioranza relativa dei voti. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa e dal Segretario.

 

ART.13

 

Il Presidente dell’Associazione è eletto dall’assemblea tra gli associati fondatori od ordinari. Dura in carica un anno. Rappresenta l’associazione e ne manifesta la volontà.

 

ART.14

 

Il Vice Presidente dell’Associazione è eletto dall’assemblea tra gli associati fondatori od ordinari.

Dura in carica un anno.

Sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di impedimenti temporanei.

In caso di impedimento definitivo, per qualsiasi motivo, del Presidente rimane in carica per gli affari ordinari e per la convocazione, entro un mese, dell’assemblea per l’elezione di tutte le cariche associative.

 

ART. 15

 

Il Consiglio Direttivo è composto da:

-         Il Presidente dell’Associazione;

-         Il Vice Presidente;

-         SEI consiglieri;

-         Il Segretario, con diritto di voto.

 

Il Consiglio Direttivo attua le deliberazioni dell’assemblea e dirige l’associazione con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione; redige il bilancio preventivo e il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all’assemblea.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente che ne fissa l’ordine del giorno. Il presidente è obbligato a convocare la riunione del Consiglio Direttivo ed a fissare specifici argomenti all’ordine del giorno, quando ne sia richiesto da almeno due terzi dei componenti in Consiglio. La riunione del Consiglio è valida quando vi partecipi almeno la metà dei suoi componenti. Le deliberazioni del Consiglio sono valide se assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

 

ART. 16

 

Il Segretario viene nominato dal Consiglio e dura in carica un anno.

Il Segretario da esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo.

 

ART.17

 

I titolari degli organi associativi decadono:

-         per dimissioni;

-         per decesso;

-         per revoca.

In caso di decadenza di uno degli organi associativi, è convocata dal Consiglio Direttivo l’Assemblea entro un mese per la nomina dei nuovi organi.

 

ART.18

 

In caso di estinzione dell’associazione il patrimonio residuo dopo la liquidazione dovrà essere devoluto, secondo la delibera dell’assemblea che decide lo scioglimento, ad altra associazione con finalità analoga o aventi fini di pubblica utilità.

 

ART.19

 

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni in materia dettate dal Codice Civile.

 

 

 

L’Assemblea, ad unanimità di voti favorevoli, delibera l’approvazione dello statuto e dichiara costituita l’Associazione denominata ASSOCIAZIONE CULTURALE RICREATIVA INTERMESOLANA.

 

 

 

A questo punto passa alla nomina degli organi dell’Associazione.

 Su proposta unanime ed a maggioranza plebiscitaria di tutti i presenti, vengono eletti:

 

PRESIDENTE:

CORRADO BELLISARI

VICE PRESIDENTE:

MATTEO DE LORENZO

CONSIGLIO DIRETTIVO:

ELEONORA LEONE

CRISTIANO CARUSO

MARIO DI GIAMMATTEO

PINO CONSALVI

SALVATORE IOPPI

PRIMO DI NARDO

SEGRETARIO:

DOMENICO RECCHIUTI

REVISORI DEL CONTO:

DI CARLO GERMANO

BARRACCHINI ORESTE

BELLISARI DOMENICO

  

Il Presidente temporaneo, Don Filippo Lanci, assistito dal Segretario Domenico RECCHIUTI;

Visto l’esito unanime della votazione;

PROCLAMA eletti i signori di cui sopra nelle cariche loro assegnate dall’Assemblea costituente e dichiara chiusa la seduta.

Letto, approvato e sottoscritto.

 

IL PRESIDENTE TEMPORANEO                                                       IL SEGRETARIO

      DELL’ASSEMBLEA                                     

       FILIPPO LANCI pbr                                                                 Domenico RECCHIUTI

 

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