Associazione Culturale Ricreativa
Intermesolana
VERBALE N. 1 DEL 26 SETTEMBRE
2001
COSTITUZIONE ASSOCIAZIONE
CULTURALE INTERMESOLANA
APPROVAZIONE STATUTO E NOMINA
ORGANI
L’anno 2001, addì VENTISEI del mese di
SETTEMBRE, nella casa parrocchiale di INTERMESOLI, alle ore 21.50.
Sono presenti:
DI CARLO FRANCO
LEONE ELEONORA
D’AMICO PINA
CHERUBINI SILVANA
MACAGNI GIOVANNA
IOPPI SALVATORE
D’ABBONDANZA ARMIDA
ANNIBALE CATERINA (FILOMENA)
BELLISARI CORRADO
DI NARDO PRIMO
DI NARDO LINO
BELLISARI DOMENICO
DI CARLO RENATO
DE LORENZO MATTEO
DI NARDO ROMINA
DI NARDO VITTORIO
CARUSO CRISTIANO
DI GIUSEPPE DOMENICA
BELLISARI ORNELLA
D’AMICO SIMONETTA
RECCHIUTI DOMENICO
DON FILIPPO LANCI, PARRCO
Don Filippo Lanci e Domenico RECCHIUTI
vengono temporaneamente nominati dai convenuti, ad unanimità di voti,
rispettivamente il Primo Presidente e il secondo Segretario dell’assemblea
costituente.
Il Presidente provvisorio apre la
discussione sulla motivazione della riunione.
Innanzitutto viene detto che motivo della
riunione è la costituzione di una Associazione culturale, le cui finalità sono
indicate nella bozza di Statuto, già sottoscritta da tutti gli Intermesolani.
A tal proposito viene chiarito, su
richiesta, che lo scopo della raccolta delle firme era la costituzione e
l’adesione della intera frazione ad una Associazione culturale che vedesse
riunita intorno a sé tutti i residenti e non residenti ma aventi interessi
comuni, nell’interesse culturale e ricreativo della frazione.
I malintesi sorti, pertanto, sono dovuti a
equivoci sul senso delle parole dette da qualcuno in modo scherzoso..
La raccolta delle firme, pertanto, si
ribadisce, era mirata a conoscere la volontà della costituzione o meno di
questa Associazione, e non per altri motivi.
Il Presidente temporaneo, inoltre, questa
volta in qualità di Parroco, tiene
a precisare che la sua disponibilità alla costituzione dell’Associazione è
piena e totale e che, comunque, l’Associazione e la Parrocchia sono due cose
diverse e a sé stanti, fornite ognuno di propria indipendente autonomia, e che
l’una non deve invadere il campo altrui, pur confermando la collaborazione
reciproca.
Precisa, inoltre, che la sala parrocchiale
dovrà rimanere tale e che l’Associazione non può sperare di svolgere la sua
attività nella sala stessa, se non per motivi urgenti e concordati insieme.
Il Segretario fa presente, tuttavia, che
il popolo intermesolano ha contribuito alla realizzazione della sala con propri
fondi perché la stessa fosse utilizzata nell’interesse della popolazione,
anche per motivi diversi da riunioni religiose, quali festicciole, incontri di
bambini, riunioni di adulti nei periodi invernali, centro operativo di
manifestazioni, cenoni di fine anno, ecc., sempre nel pieno rispetto oltre che
delle leggi, anche della morale cristiana, e sempre in piena collaborazione
della Parrocchia.
Dopo l’ampia discussione, servita
soprattutto a chiarire diversi malintesi e precisazioni di cui sopra, il
Presidente passa alla lettura dello Statuto.
STATUTO
DI ASSOCIAZIONE
ART. 1
E’
costituita con sede in INTERMESOLI
una Associazione non commerciale
operante nel settore
ricreativo e
culturale che assume
la denominazione
La denominazione ufficiale può essere integrata con
altre espressioni con delibera del Consiglio Direttivo.
ART. 2
L’associazione ha lo scopo di promuovere le attività
sociali, culturali e turistiche
degli abitanti di Intermesoli e contribuire,
così, alla loro formazione sociale e culturale.
Inoltre l’associazione, mediante specifiche
deliberazioni, potrà:
- attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con
Enti Pubblici per gestire spazi ricreativi e culturali;
- organizzare attività ricreative e culturali a
favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci.
- promuovere l’istituzione ed il miglioramento di
centri di ritrovo per ospiti, attrezzature ricettive complementari e
tradizionali;
- realizzare manifestazioni ed iniziative di
interesse locale, sia tradizionale
che promozionale, anche d’intesa ed in collaborazione con le pro Loco, Enti e
istituzioni, sia pubbliche che religiose, facenti parte dello stesso
comprensorio.
ART. 3
L’associazione non ha scopo di lucro.
Durante la vita dell’associazione non potranno
essere distribuiti anche in modo indiretto, fondi, riserve o capitale, salvo che
questo sia imposto dalla legge.
L’Associazione, inoltre, garantirà la democraticità della struttura, l’elettività e gratuità delle
cariche e prestazioni fornite dagli associati. L’attività istituzionale dovrà
essere garantita dalle prestazioni volontarie e gratuite degli aderenti
all’associazione.
ART. 4
L’associazione si compone di un numero illimitato
di associati.
Possono essere associati tutti coloro che ne facciano
espressa domanda e siano accettati dal Consiglio Direttivo. Ai soci sarà
garantita uniformità di rapporto associativo o modalità
associative volte ad assicurare l’effettività del rapporto medesimo
senza limiti temporali e con diritto di voto, a condizione che abbiano raggiunto
la maggiore età.
ART. 5
L’associazione ha durata illimitata. La stessa, in
ogni modo, non può sciogliersi prima che le delibere da essa assunte non siano
state totalmente estinte.
ART.6
Il patrimonio dell’associazione è costituito dalle
entrate delle quote associative, dai beni acquistati o pervenuti comunque da
privati o enti, dalle contribuzioni o donazioni di soci, privati od enti, dalle
sovvenzioni.
ART.7
Gli associati si distinguono in fondatori e ordinari.
I fondatori sono quelli che hanno partecipato alla
costituzione dell’associazione.
I soci ordinari sono tutti gli associati.
Gli associati sono obbligati al versamento della
quota annuale nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo. Ove in regola con
tale versamento, partecipano con pieno diritto e con voto unico
nell’assemblea.
ART. 8
La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni
e per morosità o indegnità: la morosità sarà dichiarata dal Consiglio
Direttivo, la indegnità sarà sancita dall’Assemblea dei soci.
ART.9
Sono
Organi dell’Associazione:
-
l’Assemblea
dei Soci;
-
il
Presidente dell’Associazione;
-
il Vice
Presidente
-
il
Segretario
- il Consiglio Direttivo;
- il Collegio dei Revisori dei conti.
ART . 10
L’assemblea
è la riunione in forma collegiale degli associati fondatori e ordinari.
All’Assemblea sono demandate tutte le decisioni concernenti l’attività
necessaria per il conseguimento della finalità associativa.L’assemblea
deve riunirsi almeno una volta l’anno, entro sei mesi dalla chiusura
dell’esercizio sociale per l’approvazione del rendiconto economico e
finanziario. L’assemblea è convocata in via ordinaria e in via straordinaria,
quanto il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o vi sia la richiesta di
almeno un decimo degli associati, i quali devono indicare l’argomento della
riunione.
Ogni
partecipante all’assemblea con voto deliberativo ha diritto ad un solo voto.
Non sono ammessi voti plurimi. L’associato può farsi rappresentare
nell’assemblea da altro associato purché munito di delega scritta: ogni
associato non può essere portatore di più di due deleghe.
ART.11
L’assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell’associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.
L’assemblea
riunita in via ordinaria:
-
approva
il rendiconto economico e finanziario e il bilancio preventivo;
-
nomina
per elezione, a scrutinio segreto e con tre distinte votazioni, il Presidente
dell’Associazione, il Vice Presidente, il Segretario e il Consiglio Direttivo.
L’assemblea, inoltre, delibera sullo scioglimento anticipato
dell’associazione e sulle modifiche allo statuto sociale.
ART.12
L’assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente la metà degli associati aventi diritto di voto deliberativo; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. Le delibere sono approvate nell’assemblea in prima convocazione, ove ottengano la maggioranza assoluta dei voti; in seconda convocazione, ove ottengano la maggioranza relativa dei voti. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa e dal Segretario.
ART.13
Il Presidente dell’Associazione è eletto dall’assemblea tra gli associati fondatori od ordinari. Dura in carica un anno. Rappresenta l’associazione e ne manifesta la volontà.
ART.14
Il Vice Presidente dell’Associazione è eletto dall’assemblea tra gli associati fondatori od ordinari.
Dura
in carica un anno.
Sostituisce
il Presidente in caso di sua assenza o di impedimenti temporanei.
In
caso di impedimento definitivo, per qualsiasi motivo, del Presidente rimane in
carica per gli affari ordinari e per la convocazione, entro un mese,
dell’assemblea per l’elezione di tutte le cariche associative.
ART. 15
Il Consiglio Direttivo è composto da:
-
Il Presidente dell’Associazione;
-
Il Vice Presidente;
-
SEI consiglieri;
-
Il Segretario, con diritto di voto.
Il
Consiglio Direttivo attua le deliberazioni dell’assemblea e dirige
l’associazione con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria
amministrazione; redige il bilancio preventivo e il rendiconto economico e
finanziario da sottoporre all’assemblea.
Le
riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente che ne fissa
l’ordine del giorno. Il presidente è obbligato a convocare la riunione del
Consiglio Direttivo ed a fissare specifici argomenti all’ordine del giorno,
quando ne sia richiesto da almeno due terzi dei componenti in Consiglio. La
riunione del Consiglio è valida quando vi partecipi almeno la metà dei suoi
componenti. Le deliberazioni del Consiglio sono valide se assunte con il voto
favorevole della maggioranza dei presenti.
ART. 16
Il Segretario viene nominato dal Consiglio e dura in carica un anno.
Il
Segretario da esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio
Direttivo.
ART.17
I titolari degli organi associativi decadono:
-
per
dimissioni;
-
per
decesso;
-
per
revoca.
In
caso di decadenza di uno degli organi associativi, è convocata dal Consiglio
Direttivo l’Assemblea entro un mese per la nomina dei nuovi organi.
ART.18
In caso di estinzione dell’associazione il patrimonio residuo dopo la liquidazione dovrà essere devoluto, secondo la delibera dell’assemblea che decide lo scioglimento, ad altra associazione con finalità analoga o aventi fini di pubblica utilità.
ART.19
Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni in materia dettate dal Codice Civile.
L’Assemblea, ad unanimità di voti
favorevoli, delibera l’approvazione dello statuto e dichiara costituita
l’Associazione denominata ASSOCIAZIONE CULTURALE RICREATIVA INTERMESOLANA.
A questo punto passa alla nomina degli
organi dell’Associazione.
Su proposta unanime ed a maggioranza
plebiscitaria di tutti i presenti, vengono eletti:
PRESIDENTE:
CORRADO BELLISARI
VICE PRESIDENTE:
MATTEO DE LORENZO
CONSIGLIO DIRETTIVO:
ELEONORA LEONE
CRISTIANO CARUSO
MARIO DI GIAMMATTEO
PINO CONSALVI
SALVATORE IOPPI
PRIMO DI NARDO
SEGRETARIO:
DOMENICO RECCHIUTI
REVISORI DEL CONTO:
DI CARLO GERMANO
BARRACCHINI ORESTE
BELLISARI DOMENICO
Il Presidente temporaneo, Don Filippo
Lanci, assistito dal Segretario Domenico RECCHIUTI;
Visto l’esito unanime della votazione;
PROCLAMA eletti i signori di cui sopra
nelle cariche loro assegnate dall’Assemblea costituente e dichiara chiusa la
seduta.
Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE TEMPORANEO
IL SEGRETARIO
DELL’ASSEMBLEA
FILIPPO LANCI pbr
Domenico RECCHIUTI